
Ad oggi, in attesa dell’imminente recepimento della Direttiva 2000/76/Cee, la combustione dei rifiuti in Italia è regolamentata dai Decreti Ministeriali n.203/97 (RIFIUTI SOLIDI URBANI, non pericolosi ed assimilabili), 5/2/1998 (rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero ai sensi degli art. 31 e 32 del Decreto Ronchi) e n. 124/2000 (rifiuti pericolosi).
Particolare interesse è rivolto al Dm 503/97 il quale fissa limiti di emissione per impianti di incenerimento esistenti (autorizzati prima del 30/1/1998) ed impianti di termovalorizzazione di nuova costruzione (autorizzati dopo il 30/1/1998).
Negli ultimi decenni la tendenza normativa è orientata verso un drastico restringimento dei limiti di emissione, ispirato da criteri basati soprattutto sull’opportunità di adeguarli al progressivo miglioramento delle tecnologie disponibili (Bat - Best Available Technologies), ma anche dalla necessità di contenere i rischi per la salute connessi ai micro-inquinanti tossici a livelli che possano essere ritenuti accettabili dalle popolazioni interessate.
Le esigenze di depurazione che ne derivano richiedono configurazioni impiantistiche particolarmente potenziate nei riguardi dei microinquinanti tossici e comprensive di capacità di controllo molto spinto per taluni macroinquinanti in precedenza tenuti in secondo piano in quanto a considerazione (anidride solforosa - SO2 ed ossido d'azoto - NOx).
Nello specifico, la definizione del limite all’emissione delle Pcdd-Pcdf (diossine e furani) viene legata al concetto della tossicità equivalente (TE); inoltre le norme fissano come necessaria l’esistenza di una zona del forno in cui si verifichino condizioni ottimali di ossidazione degli incombusti, senza dover ricorrere alla camera di post-combustione, tipica configurazione degli impianti più vecchi.
La legislazione vigente si è ulteriormente spinta a garantire incrementi dei livelli di sicurezza dell’impianto e della sua conduzione attraverso una serie di accorgimenti gestionali e costruttivi, fra cui il controllo continuo delle emissioni e delle variabili di processo.
Lo stesso Dm n.503/97 impone ai termovalorizzatori limiti di emissione notevolmente più bassi rispetto a quelli tollerati per un generico impianto industriale (Dm 12/7/90 n.51), in alcuni casi inferiori di un ordine di grandezza (Tabella 2).
Il successivo processo evolutivo della normativa in materia di controllo delle emissioni in atmosfera dei nuovi termovalorizzatori è rappresentato dalla nuova DIRETTIVA COMUNITARIA 200/76/Cee del 4/12/2000, in fase di recepimento nel nostro Paese.
La linea evolutiva dei limiti imposti porterà progressivamente a livelli ulteriormente restrittivi, per alcuni inquinanti anche dimezzati, sia in termini di medie orarie che giornaliere.
da F. Asdrubali, G. Moncada Lo Giudice: "La termovalorizzazione
dei RIFIUTI SOLIDI URBANI. Aspetti energetici, tecnologici,
legislativi ed ambientali", La Termotecnica, novembre 2004