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Petrolio, carbone, gas naturale. Tutte queste fonti hanno lunghi periodi di rigenerazione molto superiori ai tassi di consumo che ne condizioneranno l’uso attuale e futuro.

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Autorizzazioni ambientali e sicurezza per gli impianti di rigassificazione - Francesco Asdrubali -

L’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di rigassificazione è soggetta alla normativa vigente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Le procedure di VIA in Italia sono state introdotte a seguito dell’emanazione della Direttiva 337/85/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

La direttiva riporta un elenco di opere da sottoporre a VIA: nell’allegato I sono indicate le opere per le quali la VIA è obbligatoria in tutta la Comunità, nell’allegato II sono elencati quei progetti per i quali gli stati membri devono stabilire delle soglie di applicabilità.

Le raffinerie di petrolio greggio e gli impianti di GASSIFICAZIONE e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di SCISTI bituminosi compaiono nell’Allegato I; gli impianti di estrazione di GAS NATURALE, gli impianti di superficie dell’industria di estrazione di GAS NATURALE, gli impianti industriali per il trasporto di gas, lo STOCCAGGIO in superficie o in serbatoi sotterranei di gas figurano invece nell’Allegato II.

La Direttiva 337/85 è stata modificata con la Direttiva 97/11/CE che, pur non imponendo nuovi obblighi, amplia gli elenchi dei progetti da sottoporre a VIA; la Direttiva raccomanda di considerare la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti ed individua le zone costiere come aree cui prestare la massima attenzione.

L’Italia ha recepito le Direttive comunitarie con diversi atti legislativi successivi, quali il DPCM n. 377 del 10/08/88, il DPCM 27/12/88, il DPR 2/09/99, n. 348 , che contiene le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità, il DPCM 3/09/99 in tema di VIA Regionale, che introduce nuove opere da sottoporre alla procedura valutativa locale.

Il DPCM 377 riporta l’indicazione dell’obbligatorietà della VIA per le raffinerie di petrolio greggio e gli impianti di GASSIFICAZIONE e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di SCISTI bituminosi; il DPR 11/02/98, recante disposizioni integrative al Decreto 377, integra tale articolo con gli impianti di GASSIFICAZIONE e di liquefazione e gli impianti di STOCCAGGIO superficiale di gas di capacità complessiva superiore a 80.000 m3.


Da quanto sopra esposto, si evince che gli impianti di rigassificazione sono ritenuti sia a livello comunitario che nazionale a POTENZIALE, significativo impatto ambientale, anche perché ubicati in zone sensibili quali quelle costiere, e che pertanto debbono essere sottoposti ad accurate procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di competenza della Commissione VIA nazionale istituita presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

Tali procedure, caratterizzate da complesse ed articolate operazioni istruttorie, sono garanzia di sicurezza ed affidabilità. L’intera industria del GNL è considerata in tutto il mondo matura ed affidabile.

Secondo il FERC americano (Federal Energy Regulatory Commission), non si è registrato alcun incidente significativo a navi metaniere negli ultimi 40 anni (oltre 30.000 rotte commerciali).

 da G. Moncada Lo Giudice,  F. Asdrubali "Il ruolo della rigassificazione
nel mercato internazionale del GAS NATURALE", La Termotecnica,
luglio/agosto 2006